(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 41 dell'11 ottobre 2006
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  regionale  31 dicembre 1999, n. 30, concernente
«Gestione   ed   esercizio  dell'attivita'  venatoria  nella  Regione
Friuli-Venezia Giulia»;
    Visto  in  particolare  l'Art.  12-ter,  comma 4,  che  rinvia ad
apposito  regolamento  di esecuzione la disciplina delle condizioni e
delle  modalita'  di  rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni
all'istituzione  di  zone cinofile, nonche' l'alternativita' tra zone
cinofile  e  zone  di  addestramento cani previste dall'Art. 7, primo
comma,  della  legge  regionale  19 dicembre  1986,  n.  56 «Norme in
materia  di  caccia,  di  allevamento  di selvaggina, di tassidermia,
nonche' di pesca in acque interne»;
    Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 29 gennaio
2001,  n.  027/Pres., con il quale e' stato approvato il «Regolamento
per  la  disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12-bis e
12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30»;
    Considerata  l'espansione  della specie sus scrofa nel territorio
regionale,  che  genera  notevole  impatto alle colture agricole e un
crescente incremento degli incidenti stradali provocati dal frequente
attraversamento  delle  vie  di  comunicazione  da  parte di soggetti
appartenenti alla sopra citata specie;
    Ritenuto  quindi  necessario,  al  fine del contenimento di detta
specie,  favorire  l'incremento dell'efficienza degli ausiliari nello
svolgimento  dell'attivita'  venatoria,  attraverso  l'allenamento  e
l'addestramento  dei  cani  da  caccia  su cinghiale in zone cinofile
appositamente destinate;
    Considerato   che   nelle   disposizioni   contenute  nel  citato
regolamento  di  cui al decreto del Presidente della giunta regionale
n. 027/Pres. non sono espressamente previste tali zone;
    Considerato,  altresi', che la previsione delle zone cinofile per
l'allenamento  degli  ausiliari  alla  caccia della specie sus scrofa
richiede,   a   differenza   delle   altre  zone  cinofile  riservate
all'allenamento  dei  segugi alla caccia di lepri, fagiani e quaglie,
l'indicazione  delle misure di protezione e sicurezza che le medesime
zone destinate ai cinghiali dovranno rispettare;
    Ritenuto  pertanto  di  integrare  il  regolamento  medesimo  con
l'aggiunta dell'Art. 8-bis;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2006,
n. 1879;
                              Decreta:
    Sono  approvate  le  modifiche  al «Regolamento per la disciplina
delle  zone cinofile di cui agli articoli 12-bis e 12-ter della legge
regionale 31 dicembre 1999, n. 30» emanato con decreto del Presidente
della  giunta  regionale  29 gennaio  2001,  n.  027/Pres., nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 18 settembre 2006
                                ILLY
Modifiche al regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui
agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999,
n.  30,  emanato  con  decreto  del Presidente della giunta regionale
                    29 gennaio 2001, n. 027/Pres.
                               Art. 1.
Inserimento  dell'Art.  8-bis del decreto del Presidente della giunta
                       regionale n. 02 7/2001
    1.  Dopo l'Art. 8, al titolo III del decreto del Presidente della
giunta  regionale  29 gennaio  2001, n. 027/Pres. (regolamento per la
disciplina  delle  zone cinofile di cui agli articoli 12-bis e 12-ter
della  legge  regionale  31 dicembre  1999,  n.  30)  e'  inserito il
seguente:
    «Art.  8-bis  (Zone  cinofile  con addestramento su cinghiale). -
1. L'attivita'  di  addestramento ed allenamento di cani da caccia su
cinghiale  e'  effettuata  in aree adeguatamente recintate aventi una
superficie compresa tra dieci e cento ettari continui e contigui.
    2.  Nel  caso in cui vengano addestrati e allenati esclusivamente
cani  di eta' inferiore ai quindici mesi, dette aree devono avere una
superficie  non  inferiore  ai tre ettari complessivi ed il numero di
cinghiali immessi e' in deroga a quanto previsto dal comma 7.
    3. In tali aree, localizzate in terreni boschivi o cespugliati di
scarso  rilievo faunistico con una presenza di settori aperti pari ad
almeno  il 10% della superficie totale, e' indispensabile la presenza
di  acqua  sia per l'abbeverata che per l'insoglio e, all'occorrenza,
la stessa deve essere rifornita dal gestore.
    4.  Al  fine  di non condizionare i contatti tra cinghiali e cani
durante  gli  addestramenti,  il perimetro di dette zone deve evitare
angoli inferiori a centoventi gradi e condizioni di vicolo cieco.
    5.  All'interno  di  ogni  zona  deve  essere  presente almeno un
recinto  di  cattura, situato solitamente in corrispondenza dei punti
di  alimentazione artificiale, munito di pareti tamponate con assi di
legno al fine di prevenire possibili danni ai cinghiali catturati.
    6.  La  recinzione  possiede  caratteristiche  tecniche  tali  da
impedire la fuga dei capi presenti nel recinto ed evitare il contatto
con  i  soggetti  naturali eventualmente presenti nella zona; essa e'
realizzata mediante rete in filo zincato con diametro non inferiore a
tre  millimetri  e  interrata  per  almeno  venti  centimetri, oppure
inglobata  in un cordolo in cemento. Alla base della recinzione vanno
posti  almeno  tre  fili spinati tesi all'interno della stessa: uno a
livello  del  suolo,  uno al bordo inferiore della rete e uno a dieci
centimetri dal suolo.
    L'altezza   della  recinzione  non  e'  inferiore  a  centottanta
centimetri  fuori  terra,  da  aumentarsi  opportunamente nelle parti
declivi. La palificazione di sostegno, da realizzarsi all'esterno del
recinto, rispetta un intervallo non superiore ai quattro metri.
    Il perimetro esterno del recinto e' protetto da una cinta di fili
elettrificati  posti  ad  una  altezza  di  dieci,  trenta e sessanta
centimetri  dal  suolo, onde impedire l'avvicinamento di esemplari in
liberta'.
    7.  La  densita'  massima  di  cinghiali  presenti  nel  recinto,
esclusivamente  dello stesso sesso, e' di due capi ogni dieci ettari,
mentre  il  numero  di  cani  in  addestramento  nel recinto non puo'
superare  i quattro soggetti per sciolta. L'addestramento puo' essere
effettuato  dall'alba  al  tramonto  per  non  piu'  di tre giorni la
settimana  non  consecutivi.  Tra ogni sessione di addestramento deve
intercorrere  una  pausa  di  almeno  un'ora. I cinghiali non possono
rimanere  all'interno  della struttura per un periodo superiore ad un
anno  e devono comunque essere sostituiti qualora presentino segni di
sofferenza fisica e comportamentale.
    8.   Durante  il  trasferimento  dei  cinghiali  nel  recinto  e'
richiesta  la  presenza di un funzionario pubblico, che ne accerti la
legittima  provenienza,  la  prescritta  documentazione  sanitaria  e
l'adeguata marcatura.
    9.  I capi immessi devono provenire esclusivamente da allevamenti
nazionali  appartenenti  alla specie sus scrofa. I cinghiali non piu'
idonei    all'addestramento    possono    essere   abbattuti   previa
autorizzazione della competente amministrazione provinciale.
    10.  Il  gestore  deve possedere un registro di carico e scarico,
vidimato  dall'amministrazione provinciale competente, riportante gli
estremi   degli  identificativi  posti  sui  cinghiali  presenti  nel
recinto».