(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'11 ottobre 2006 IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»; Visto in particolare l'Art. 12-ter, comma 4, che rinvia ad apposito regolamento di esecuzione la disciplina delle condizioni e delle modalita' di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni all'istituzione di zone cinofile, nonche' l'alternativita' tra zone cinofile e zone di addestramento cani previste dall'Art. 7, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 «Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonche' di pesca in acque interne»; Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 29 gennaio 2001, n. 027/Pres., con il quale e' stato approvato il «Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30»; Considerata l'espansione della specie sus scrofa nel territorio regionale, che genera notevole impatto alle colture agricole e un crescente incremento degli incidenti stradali provocati dal frequente attraversamento delle vie di comunicazione da parte di soggetti appartenenti alla sopra citata specie; Ritenuto quindi necessario, al fine del contenimento di detta specie, favorire l'incremento dell'efficienza degli ausiliari nello svolgimento dell'attivita' venatoria, attraverso l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia su cinghiale in zone cinofile appositamente destinate; Considerato che nelle disposizioni contenute nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente della giunta regionale n. 027/Pres. non sono espressamente previste tali zone; Considerato, altresi', che la previsione delle zone cinofile per l'allenamento degli ausiliari alla caccia della specie sus scrofa richiede, a differenza delle altre zone cinofile riservate all'allenamento dei segugi alla caccia di lepri, fagiani e quaglie, l'indicazione delle misure di protezione e sicurezza che le medesime zone destinate ai cinghiali dovranno rispettare; Ritenuto pertanto di integrare il regolamento medesimo con l'aggiunta dell'Art. 8-bis; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2006, n. 1879; Decreta: Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30» emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 29 gennaio 2001, n. 027/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 18 settembre 2006 ILLY Modifiche al regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 29 gennaio 2001, n. 027/Pres. Art. 1. Inserimento dell'Art. 8-bis del decreto del Presidente della giunta regionale n. 02 7/2001 1. Dopo l'Art. 8, al titolo III del decreto del Presidente della giunta regionale 29 gennaio 2001, n. 027/Pres. (regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30) e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Zone cinofile con addestramento su cinghiale). - 1. L'attivita' di addestramento ed allenamento di cani da caccia su cinghiale e' effettuata in aree adeguatamente recintate aventi una superficie compresa tra dieci e cento ettari continui e contigui. 2. Nel caso in cui vengano addestrati e allenati esclusivamente cani di eta' inferiore ai quindici mesi, dette aree devono avere una superficie non inferiore ai tre ettari complessivi ed il numero di cinghiali immessi e' in deroga a quanto previsto dal comma 7. 3. In tali aree, localizzate in terreni boschivi o cespugliati di scarso rilievo faunistico con una presenza di settori aperti pari ad almeno il 10% della superficie totale, e' indispensabile la presenza di acqua sia per l'abbeverata che per l'insoglio e, all'occorrenza, la stessa deve essere rifornita dal gestore. 4. Al fine di non condizionare i contatti tra cinghiali e cani durante gli addestramenti, il perimetro di dette zone deve evitare angoli inferiori a centoventi gradi e condizioni di vicolo cieco. 5. All'interno di ogni zona deve essere presente almeno un recinto di cattura, situato solitamente in corrispondenza dei punti di alimentazione artificiale, munito di pareti tamponate con assi di legno al fine di prevenire possibili danni ai cinghiali catturati. 6. La recinzione possiede caratteristiche tecniche tali da impedire la fuga dei capi presenti nel recinto ed evitare il contatto con i soggetti naturali eventualmente presenti nella zona; essa e' realizzata mediante rete in filo zincato con diametro non inferiore a tre millimetri e interrata per almeno venti centimetri, oppure inglobata in un cordolo in cemento. Alla base della recinzione vanno posti almeno tre fili spinati tesi all'interno della stessa: uno a livello del suolo, uno al bordo inferiore della rete e uno a dieci centimetri dal suolo. L'altezza della recinzione non e' inferiore a centottanta centimetri fuori terra, da aumentarsi opportunamente nelle parti declivi. La palificazione di sostegno, da realizzarsi all'esterno del recinto, rispetta un intervallo non superiore ai quattro metri. Il perimetro esterno del recinto e' protetto da una cinta di fili elettrificati posti ad una altezza di dieci, trenta e sessanta centimetri dal suolo, onde impedire l'avvicinamento di esemplari in liberta'. 7. La densita' massima di cinghiali presenti nel recinto, esclusivamente dello stesso sesso, e' di due capi ogni dieci ettari, mentre il numero di cani in addestramento nel recinto non puo' superare i quattro soggetti per sciolta. L'addestramento puo' essere effettuato dall'alba al tramonto per non piu' di tre giorni la settimana non consecutivi. Tra ogni sessione di addestramento deve intercorrere una pausa di almeno un'ora. I cinghiali non possono rimanere all'interno della struttura per un periodo superiore ad un anno e devono comunque essere sostituiti qualora presentino segni di sofferenza fisica e comportamentale. 8. Durante il trasferimento dei cinghiali nel recinto e' richiesta la presenza di un funzionario pubblico, che ne accerti la legittima provenienza, la prescritta documentazione sanitaria e l'adeguata marcatura. 9. I capi immessi devono provenire esclusivamente da allevamenti nazionali appartenenti alla specie sus scrofa. I cinghiali non piu' idonei all'addestramento possono essere abbattuti previa autorizzazione della competente amministrazione provinciale. 10. Il gestore deve possedere un registro di carico e scarico, vidimato dall'amministrazione provinciale competente, riportante gli estremi degli identificativi posti sui cinghiali presenti nel recinto».